La certificazione energetica

E’ uno strumento normativo che mira alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nuovo ed esistente. Attraverso la realizzazione e certificazione di edifici a basso consumo energetico si configura una convenienza economica per entrambi le parti coinvolte nella compravendita degli immobili. 
Infatti, se da un lato il venditore può pretendere prezzi di vendita sensibilmente più elevati, dall’altro il compratore ha la certezza di costi di gestione del riscaldamento inferiore anche del 50% rispetto agli attuali.

La classe energetica

La Classe Energetica identifica in maniera facilmente comprensibile all’utente finale  l'indicatore (EPi) della qualità energetica convenzionale attraverso l’apposizione della nota targa energetica (simile a quella visibile sugli elettrodomestici).

L’obbligo di certificazione

Sussiste a carico del proprietario nei casi seguenti:
costruzione di nuovi edifici;
ristrutturazione integrale di edifici esistenti;
ampliamento di edifici esistenti oltre il 20%;
trasferimenti della proprietà a titolo oneroso;
accesso ai benefici fiscali del 55%;
sostituzione o nuova installazione di caldaie con potenza superiore a 100 Kw;
incentivi sul Conto Energia.

L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

E’ il documento che riporta i dati significativi ai fini dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto (inteso sia come  singola utenza di riscaldameto) ad esso si perviene attraverso una valutazione analitico-convenzionale dei vari parametri caratteristici del  sistema. Dal confronto del coefficiente Epi in esso riportato si potrà desumere quanto un edificio consumi più di un altro in relazione al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il D.L. n. 63 del 05/06/2013 ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), modificando il D.L. n. 192/2005.

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è definito all'’art. 2 del D.L. come “il documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² (250 m² dal 2015). In tutti i nuovi contratti, sia di compravendita che di locazione, deve essere inserita una apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’APE.

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni, ma deve essere aggiornato a seguito di ogni intervento, sull'unità immobiliare o sull'edificio, che comporta la modifica della classe energetica.

Il mancato rilascio dell’APE, per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, è punito con una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro a carico del costruttore o del proprietario.
In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.