30/12/2013

LA LEGGE DI STABILITA' 2014 PROPROGA L'ECOBONUS

Con l'approvazione della legge di stabilità (Legge n.147 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 - Suppl. Ordinario n. 87) sono stati prorogati e rimodulati i termini per l'ottenimento delle detrazioni fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione. Per le spese di riqualificazione energetica, è confermata la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015; nel 2016 si tornerà al 36%. Per le ristrutturazioni edilizie (tetto di € 96.000), lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015. Dal 2016 si ritornerà alla aliquota del 36% con tetto di € 48.000. Il bonus fiscale del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con tetto di spesa fino ad € 10.000 resterà valido per tutto il 2014.

20/10/2013

REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Dal 27 luglio 2013 sono operative le nuove disposizioni in tema di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Tale norma sana una infrazione contestata all'Italia in merito al recepimento della Direttiva CE 2002/91/CE (superata dall'adozione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 3 agosto 2013 n. 90, per cui è lecito aspettarsi nel prossimo futuro un aggiornamento di tale Decreto).

Le novità significative sono individuabili soprattutto nell'oggetto delle operazioni di controllo e manutenzione che è ora l'impianto e non più il solo generatore e nella verifica periodica della efficienza energetica dello stesso. Per quanto concerne la periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione si fa riferimento alle schede di manutenzione dell'impianto fornite in sede di installazione o, in mancanza, a quanto stabilito da norme tecniche di sicurezza. Per le operazioni di verifica dell'efficienza è invece stata stabilita una peridicità non superiore ai quattro anni. Altro aspetto importante è il contenuto del contratto di manutenzione che dovrà riportare tutti gli aspetti delle operazioni a farsi con i relativi riferimenti e procedure: in caso di operazioni non corrette sono previste sanzioni per il conduttore ed il manutentore da 500 euro a 6000 euro (L.90/2013). Si ricorda inoltre che i contratti di revisione periodica degli impianti scontano l'IVA al 10%.

Per i dettagli su tali temi si riportano i link alle disposizioni normative di riferimento:

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (link al sito della Gazzetta Ufficiale)

Agenzia delle Entrate - Risoluzione N. 15/E "Interpello... Aliquota IVA - Revisione impianti"

19/09/2013

NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: CIRCOLARE 29/E DEL 18/09/2013

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare in merito alle detrazioni Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%), di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (50%). Il documento in questione è la Circolare 29/E, con la quale l'Agenzia fornisce uteriori chiarimenti riguardo a:

  • tempi e modalità per effettuare correttamente i pagamenti delle spese sostenute;
  • quali mobili ed elettrodomestici beneficiano della detrazione;
  • tipologie di interventi agevolabili.

Scarica la Circolare 29/E

06 agosto 2013

IL DECRETO LEGGE N. 63/2013 DIVENTA LEGGE

La legge 90, pubblicata lo scorso 3 agosto in G.U., ha convertito in legge il decreto n. 63/2013 di giugno. Il testo di legge ha confermato la scadenza del 31 dicembre 2013 per quanto riguarda le detrazioni del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con estensione della detrazione 50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'unità ristrutturata.

Tra le novità della Legge di conversione rispetto al D.L. 63/2013, si evidenzia che:

  • il "Piano d'azione", richiesto dalla Direttiva Europea, per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero è stato anticipato al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre);
  • i Ministri competenti dovranno anticipare al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) la messa a punto dell'elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero;
  • vige l'obbligo di produzione ed affissione entro 180 giorni (anziché 120) dall’entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica da parte degli edifici delle pubbliche amministrazioni superiori a 500 m²;
  • a modifica del D.lgs. 192/2005 sono assimilati agli impianti termici gli apparecchi fissi, quali stufe e caminetti e dispositivi ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli  apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW, mentre gli impianti termici per la produzione esclusiva di acqua calda sanitaria di singole unità immobiliari, residenziali o assimilate, non sono più considerati impianti termici;
  • è obbligatorio dotare gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di APE prima del rilascio del Certificato di Agibilità;
  • è obbligatorio il rilascio dell’APE anche in caso di trasferimento di un immobile a titolo gratuito; e di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
  • rientrano tra gli interventi incentivati quelli finalizzati all'incremento dell'efficienza idrica e   l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo;
  • le spese per l’installazione di pompe di calore, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore non sono più escluse dagli incentivi;
  • i decreti attuativi che definiranno le nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovranno essere emanati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge (180 gg. dal 4 agosto 2013);
  • in attesa dell'aggiornamento della normativa in merito alle metodologie di calcolo, restano valide le norme UNI/TS 11300 (parti 1, 2, 3 e 4),  le Raccomandazione CTI 14/2013, la UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione).

06 giugno 2013

DETRAZIONI FISCALI AL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05/06/13 il D.L. n. 63/2013 che innalza, dal 55% al 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti entro il 31 dicembre 2013. Nel decreto si legge all'art. 22 "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana..." e, pertanto, già da oggi, diversamente da quanto si poteva leggere nelle bozze antecedenti la pubblicazione, che indicavano nel 1 luglio 2013 la data di entrata in vigore.

Tra le principali novità segnaliamo:

- Detrazioni fiscali -

Prorogata la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazioni immobiliari fino al 31 dicembre 2013.
Come già anticipato la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici è stata elevata al 65% delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto. Per gli  interventi su prprietà private la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2013, mentre per i condomini, gli interventi sulle parti comuni o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la scadenza è fissata al 30 giugno 2014. Dalle spese deducibili sono state escluse quelle relative agli inteventi per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore finalizzati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Una importante novità è rappresentata dall'introduzione della deducibilità al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un massimo di 10.000 euro (cfr. Art. 16, comma 2 del decreto).

Clicca qui per leggere il testo pubblicato sulla G.U.

- Modifiche al D.L. n. 192/2005 -

Più significative le modifiche ed integrazioni apportate al D.L. n. 192 del 2005, tra le quali:

Sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) definito all'’art. 2 del D.L. come “il documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² (250 m² dal 2015). In tutti i nuovi contratti, sia di compravendita che di locazione, deve essere inserita una apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’APE.

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni, ma deve essere aggiornato a seguito di ogni intervento, sull'unità immobiliare o sull'edificio, che comporta la modifica della classe energetica.

Il mancato rilascio dell’APE, per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, è punito con una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro a carico del costruttore o del proprietario.
In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.

Da gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero (cfr. Art. 5 D.L. 63/2013, comma 1), cioè edifici ad altissima prestazione energetica.

Testo del D.L. 192/2005 integrato con le modifiche introdotte dal D.L. 63/2013

 

31 maggio 2013  -  06 giugno 2013

AGEVOLAZIONI FISCALI - L'Agenzia delle Entrate pubblica la nuova guida

Da gennaio 2012, la detrazione fiscale (ai fini IRPEF) sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. Infatti, dopo varie proroghe succedute negli anni, il D.L. 201/2011 la ha resa permanente. Tuttavia, le continue modifiche alla normativa vigente, a causa anche dei cambiamenti del panorama economico-finanziario, possono indurre ad errori nella valutazione degli interventi ammessi alla agevolazione e nella corretta procedura per la richiesta della detrazione. Per questi motivi, l'Agenzia delle Entrate pubblica ed aggiorna, con le più recenti disposizioni legislative, una utilissima guida che aiuta gli utenti, ma non solo, a districarsi nel complicato quadro normativo.

Clicca qui per scaricare l'ultimo aggiornamento dal sito dell’Agenzia 

(testo aggiornato con le disposizioni del D.L. 63/2013)

03 settembre 2012

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Lo scorso 26 giugno è sato pubblicato in G.U. il D.L. 83/2012 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale del 55% per le spese sostenute nella ralizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti come ad esempio:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento  termico  dell’edificio  (finestre,  comprensive  di  infissi,  coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le modalità di accesso alle agevolazioni, gli interventi ammessi e i limiti di spese, lAgenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che potete consultare al seguente link:

Guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Ultimo aggiornamento

01 gennaio 2012

La prestazione energetica diventa obbligatoria negli annunci immobiliari

Con l’avvento del 2012 è entrato in vigore l’obbligo di riportare negli annunci immobiliari per la vendita di edifici o singole unità abitative, l’indice di prestazione energetica.
L’obbligo è contenuto nell’articolo 13 del D.lgs. 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che ha aggiunto all’articolo 6 del D.lgs. 192/2005 il seguente comma 2-quater: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”.
Scopo della norma è quello di incentivare l’edilizia sostenibile e penalizzare gli edifici a più alto consumo energetico.

Per vendere un edificio oppure una singola unità immobiliare, dunque, è obbligatorio riportare negli annunci affissi all’edificio o pubblicati su riviste, siti web o qualsiasi altro mezzo di comunicazione l’indice di prestazione energetica (EPi) riportato nell’attestato di certificazione energetica (ACE) che, qualora non in dotazione, sarà necessario far redigere da un tecnico abilitato e con qualifica certificata.
L'indice da riportare, infatti, è quello di prestazione energetica totale Ep, così come definito nell’Allegato A del D.Lgs.192/05 alla voce "indice di prestazione energetica Ep: esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kwh/m2 anno o kWh/mc anno”.

L’EPi indica, dunque, la quantità di energia annua necessaria a mantenere la temperatura di 20° C negli ambienti per ogni metro quadrato di superficie e valori più bassi rappresentano una migliore efficienza energetica dell’abitazione.

Non è più consentito, pertanto, il riferimento alla sola classe (A, B, C, etc.) negli annunci immobiliari e di conseguenza l'autocertificazione in classe G (la peggiore classe di efficienza energetica) in quanto non riporta il valore in kWh/mq anno, cioè il consumo energetico dell’involucro (proprio come da tempo si fa con gli elettrodomestici).

Nei contratti di compravendita o locazione è obbligatorio inserire la clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica, ovviamente nel caso di locazione la disposizione si applica se l’immobile è già dotato di attestato di certificazione energetica.

Ed inoltre l’art. 11 dello stesso D.lgs. 28/2011 obbliga l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; il comma 1 recita: ”I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”.
In particolare, i titoli edilizi per nuove edificazioni o ristrutturazioni rilevanti presentati tra il prossimo 31 maggio 2012 e il 31 dicembre 2013 dovranno prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica capaci di garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili.

22 dicembre 2011

Prorogata la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

L'Articolo 4, "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”, della Manovra Salva Italia del Governo Monti (L. 214/2011) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Dal 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione fiscale del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.